A.S.S.I. ARNO SOCIETÀ SPORTIVA ITALIANA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
I. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
1. (Costituzione e denominazione)
E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata A.S.S.I. Arno Società Sportiva Italiana.
L’Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari in conformità all’ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
L’ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione da parte di donne e uomini in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità., nonché conforme allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali dallo stesso indicati.
L’Associazione, in considerazione delle glorie sportive conquistate e quale ideale continuatrice dell’attività della Società Atletica Giglio Rosso, aggiunge alla propria denominazione la dizione “Giglio Rosso” e sotto il nome “Assi Giglio Rosso” partecipa alle manifestazioni sportive.
Ove intervengano motivi contingenti, tali da giustificare la sponsorizzazione delle attività agonistiche, le sezioni sportive possono, previa motivata deliberazione del Consiglio Direttivo, aggiungere alla denominazione sociale la sigla richiesta dallo sponsor per il periodo di tempo concordato. Le modalità di applicazione di eventuali logos dovranno essere conformi alle norme CIO.
2. (Sede)
L’Associazione fin dalla sua costituzione, il 14 aprile 1922, ha sede in Firenze presso il campo sportivo comunale A.S.S.I. Giglio Rosso in Viale Michelangiolo.
3. (Scopo)
L’Associazione opera per fini sportivi, sociali, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche. L’Associazione è apolitica e aconfessionale, non persegue scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nelle discipline sportive riconosciute dal CONI, con particolare riguardo all’atletica leggera e al tennis, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive nel quadro delle norme e delle direttive emanate dal CONI e dalle relative Federazioni sportive nazionali ed internazionali.
L’Associazione può svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale. Può altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’Associazione può, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
4. (Durata)
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
5. (Emblema e colori sociali)
L’emblema dell’Associazione è il giglio rosso di Firenze stilizzato su campo bianco, composto di un triangolo isoscele rovesciato alla cui base figura la sigla ASSI.
I colori sociali sono il bianco e il rosso.
II. GLI ASSOCIATI
6. (Ammissione)
Possono associarsi tutti coloro che siano di specchiata moralità, condividano le finalità ed i principi ispiratori dell’Associazione e ne accettino lo Statuto.
La domanda è presentata al Consiglio Direttivo su apposito modello a stampa, è sottoscritta dall’aspirante associato e controfirmata da un associato proponente che ne attesti i buoni precedenti morali e civili. Le domande di ammissione presentate da minorenni devono essere controfirmate altresì dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore. L’esercente la potestà genitoriale o il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni assunte dall’associato minorenne.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale non è tenuto a rendere noti i motivi dell’eventuale rigetto.
Lo status di associato è assunto a tempo indeterminato e non è trasmissibile, né tra vivi né a causa di morte.
7. (Diritti)
Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall’Associazione e di frequentare gli impianti sportivi. Gli associati maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell’Associazione.
8. (Obblighi)
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere la quota associativa.
9. (Perdita dello status di associato)
Il rapporto associativo si scioglie per dimissioni volontarie accettate, espulsione, decesso.
La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione a titolo di quota.
Le dimissioni devono essere presentate al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata ovvero tramite mezzi equivalenti (ad esempio PEC), almeno sessanta giorni prima della chiusura dell’anno associativo.
È causa di espulsione la grave inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo e, in generale, qualunque comportamento doloso che cagioni o sia diretto a cagionare un grave danno, anche non patrimoniale, all’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto all’associato interessato. Contro il provvedimento d’espulsione l’associato interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso. Sul ricorso decide il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal deposito del ricorso presso la Segreteria. In pendenza dell’impugnazione l’efficacia del provvedimento di espulsione è provvisoriamente sospesa.
10. (Categorie di associati)
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: benemeriti, onorari, atleti, effettivi.
Sono associati benemeriti coloro che hanno particolarissime benemerenze verso l’Associazione. Il Consiglio Direttivo, con precisa motivazione scritta, propone la nomina all’Assemblea, che provvede a deliberarla a maggioranza con voto palese. Lo status di associato benemerito è assunto a vita ed esonera dal pagamento della quota associativa. La nomina può essere revocata per gravi motivi dall’Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.
Sono associati onorari coloro che sono nominati di anno in anno dal Consiglio Direttivo in segno di riconoscimento per attività, attaccamento e apporto morale al sodalizio. L’associato onorario è esonerato dal pagamento della quota associativa. La nomina può essere revocata per gravi motivi dall’Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.
Sono associati atleti coloro che fanno parte delle squadre sociali agonistiche federali. Il Consiglio Direttivo, all’inizio dell’anno associativo, su proposta del Direttore Sportivo e sentito il Capo Sezione competente, approva gli elenchi dei soci atleti e stabilisce la misura della quota associativa che questi sono tenuti a versare annualmente, tenuto conto del particolare interesse istituzionale dell’attività svolta da tale categoria di associati.
Sono associati effettivi coloro che non rientrano nelle predette categorie di associati.
La suddivisione degli associati in categorie non pregiudica la parità di trattamento tra i medesimi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, nel rispetto del principio di democrazia interna.
11. (Quota associativa)
La misura e il termine per il versamento della quota associativa sono fissati annualmente, per le varie categorie di associati, dal Consiglio Direttivo.
L’associato che non provveda al pagamento della quota entro i termini stabiliti è considerato moroso ed è iscritto in apposito elenco. La morosità è comunicata all’interessato via e-mail o a mezzo lettera raccomandata A.R. e può essere sanata entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. In mancanza di adempimento, se non ricorrono particolari motivi contrari, il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione dell’associato ferma restando la debenza della quota dell’annualità non pagata.
12. (Tessera associativa)
Ciascun associato in regola con il pagamento della quota è munito di tessera associativa. La tessera deve essere esibita su richiesta del personale addetto alla sede e agli impianti sportivi.
13. (Sospensione)
L’associato che non ottempera alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo può essere da quest’ultimo sospeso con delibera motivata. La sospensione può essere comminata per un periodo da cinque a sessanta giorni. Contro il suddetto provvedimento l’associato interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso. Sul ricorso decide il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal deposito del ricorso presso la Segreteria. In pendenza dell’impugnazione l’efficacia del provvedimento di sospensione è provvisoriamente sospesa.
III. ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
14. (Organi dell’Associazione)
Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Presidente, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito. Non possono essere eletti a cariche sociali coloro che hanno con l’Associazione un rapporto di lavoro dipendente o collaborazione di tipo professionale.
15. (Assemblea degli associati)
L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione e sono legittimati a costituirla coloro che abbiano lo status di associato al momento della convocazione. Può essere ordinaria o straordinaria.
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni nonché minorenni a mezzo chi ne eserciti la potestà genitoriale o la tutela, purché in regola con il pagamento della quota associativa. A ciascun socio spetta un solo voto.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di due deleghe.
Le votazioni dell’Assemblea avvengono per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
16. (Assemblea in sede ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni biennio, entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale
All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
a) approvare la relazione tecnico-morale e il rendiconto economico-finanziario degli anni corrispondenti al biennio;
b) eleggere, ogni quattro anni, il Consiglio Direttivo indicando anche il numero massimo dei Consiglieri da eleggere per il quadriennio successivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri, cosi composti:
Consiglio
– Presidente
– Vice Presidente (n° 2)
– Segretario Generale
– Direttore Sportivo
– Consiglieri (n° da 5 a 10)
Collegio Sindacale
– Sindaci Revisori (n° 3)
Sindaci Supplenti (n° 1)
Collegio dei Probiviri
– Probiviri Effettivi (n° 3)
– Probiviri Supplenti (n° 1)
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e d’interesse generale posto all’ordine del giorno.
Almeno quindici giorni prima della data di convocazione, il Consiglio Direttivo deposita il rendiconto economico-finanziario e la relazione del Collegio Sindacale presso la Segreteria, la quale ne cura la disponibilità nei locali della sede.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante avviso di convocazione che deve essere pubblicato sulla home page del sito web dell’Associazione e affisso in maniera ben visibile nei locali della sede.
Nella riunione di Consiglio Direttivo che indice l’assemblea ordinaria elettiva deve essere deliberato il numero dei Consiglieri da eleggere per il quadriennio successivo.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria elegge il proprio Presidente mentre il Segretario Generale, se presente, esercita le funzioni di Segretario dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza semplice su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
17. (Presidente Onorario)
L’Assemblea Ordinaria ha facoltà, su proposta del Consiglio Direttivo, di nominare un Presidente Onorario che potrà prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo. La nomina potrà essere confermata o revocata solo al termine di ogni quadriennio olimpico.
18. (Assemblea in sede straordinaria)
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, quando lo richieda il Collegio Sindacale, quando la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sia dimissionaria ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria deve essere effettuata da parte del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di convocazione, secondo le stesse modalità di convocazione dell’Assemblea ordinaria. La riunione non può avere luogo oltre il trentesimo giorno successivo a quello di ricezione dell’istanza di convocazione.
L’Assemblea straordinaria elegge il proprio Presidente, il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante.
È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti.
Sulle altre questioni poste all’ordine del giorno l’Assemblea straordinaria delibera validamente a maggioranza semplice.
19. (Pubblicità delle delibere assembleari)
Tutte le delibere assembleari sono trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati e sono inserite in apposito spazio sul sito Web della Società nei quindici giorni successivi l’approvazione.
20. (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea degli associati in sede ordinaria ogni quattro anni. Esso è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dal Direttore Sportivo e dai membri (massimo 10). I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica fino all’elezione del nuovo.
L’elezione avviene a seguito di presentazione di una o più liste di candidati. Ciascuna lista deve indicare i candidati per le tutte le cariche sociali previste all’art. 16. Risulta eletta la lista che consegue il maggior numero di voti.
I Consiglieri non possono ricoprire alcuna carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell’Associazione; b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione; c) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione; d) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, secondo quanto previsto dall’art. 16.; e) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; f) la fissazione delle quote sociali; g) la facoltà di nominare, tra gli associati, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; h) la redazione e approvazione dei Regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea; i) la delibera dell’ammissione, della sospensione e dell’espulsione degli associati; l) la convocazione dell’Assemblea in sede straordinaria; m) la nomina dei Capi Sezione per ciascun settore agonistico; o) l’approvazione dei piani tecnici annuali relativi alle attività agonistiche, su proposta del Direttore Sportivo, sentito il parere dei Capi Sezione; p) su proposta del Direttore Sportivo, sentito il parere del Capo Sezione competente, la nomina dei tecnici e degli allenatori abilitati ad esercitare la propria attività presso gli impianti dell’Associazione; q) su proposta di un gruppo di soci che presentino un progetto, l’istituzione di una nuova sezione sportiva, se ne ravvisa la fattibilità, la sussistenza dei mezzi economici necessari ed i benefici che possano derivare a favore del sodalizio; r)ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi s) la convocazioni di riunioni dei soci per la discussione di argomenti relativi alla vita sociale.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha facoltà di nominare fino a tre membri che prenderanno parte alle Riunioni del Consiglio con voto non deliberante
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri lo richiede. Le convocazioni del Consiglio sono effettuate con avviso scritto da inviarsi almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri non possono votare in Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario, né per le altre questioni che implichino la loro responsabilità.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, deve convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
21. (Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione e gli possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Egli convoca l’Assemblea e presiede il Consiglio Direttivo, del quale provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Convoca e presiede altresì il Consiglio di Presidenza.
22. (Vicepresidenti)
Uno dei due Vicepresidente ha funzione vicaria rispetto al Presidente e viene indicato dal Presidente con Delibera del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nelle funzioni di cui all’art. 21 del presente statuto. Gli ambiti di competenza dei Vicepresidenti sono proposti dal Presidente e deliberati dal Consiglio Direttivo.
23. (Segretario)
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Gli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Il Segretario presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni d’incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Segretario spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti. Il Segretario è riferimento diretto del personale dipendente e dei collaboratori della Società
24. (Direttore Sportivo)
Il Direttore Sportivo coordina l’attività sportiva dell’Associazione e tal fine: a) definisce con i Capi Sezione le attività e gli obiettivi annuali delle singole Sezioni; b) di concerto con il Capo Sezione competente, propone al Consiglio Direttivo la nomina dei tecnici e degli allenatori abilitati a esercitare la propria attività presso gli impianti dell’Associazione; c) esprime il suo parere su ogni decisione del Consiglio Direttivo inerente l’attività sportiva.
25. (Capo Sezione)
Il Capo Sezione è nominato, tra gli associati, dal Consiglio Direttivo, resta in carica quattro anni e dirige l’attività agonistica della Sezione alla quale è preposto. In particolare: a) di concerto con il Direttore Sportivo, presenta al Consiglio Direttivo le attività e gli obiettivi annuali della Sezione; b) propone al Direttore Sportivo la nomina dei tecnici e degli allenatori abilitati a esercitare la propria attività presso gli impianti dell’Associazione; c) monitora l’attività agonistica degli associati atleti, riferendo periodicamente al Direttore Sportivo; d) provvede alla formazione delle rappresentative sociali; e) provvede al tesseramento degli associati atleti; f) cura la distribuzione degli indumenti sportivi; g) propone al Consiglio Direttivo l’iscrizione alla categoria degli associati atleti.
26. (Consiglio di Presidenza)
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Direttore Sportivo.
Il Consiglio di Presidenza è l’organo esecutivo di collaborazione del Presidente e pone in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo.
Può deliberare in caso di urgenza su questioni di ordinaria amministrazione con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo entro 30 giorni per la ratifica delle decisioni prese.
27. (Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori è eletto dall’Assemblea degli associati in sede ordinaria ogni quattro anni. È formato da tre Revisori titolari e da un Revisore supplente ed è presieduto dal Revisore che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, dal Revisore più anziano. Non possono essere eletti Revisori i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei revisori ha i seguenti compiti: a) praticare una rigorosa sorveglianza sulla contabilità sociale e stabilire, in accordo con il Consiglio Direttivo, la forma del rendiconto economico-finanziario; b) controllare i bilanci e gli inventari; c) riferire all’Assemblea in sede ordinaria il risultato dei controlli effettuati; d) assistere, con diritto d’intervento, alle adunanze del Consiglio Direttivo in cui siano poste all’ordine del giorno questioni di particolare importanza; e) convocare l’Assemblea in sede straordinaria in ogni caso ritenuto opportuno.
In caso d’impedimento perdurante di un Revisore subentra nel Collegio dei Revisori il Revisore supplente.
28. (Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea degli associati in sede ordinaria ogni quattro anni. È formato da tre membri effettivi e da un supplente ed è presieduto dal membro che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, dal membro più anziano.
In caso d’impedimento perdurante di un Membro subentra nel Collegio il Membro supplente.
Sono eleggibili associati con anzianità associativa di almeno cinque anni e di età non inferiore a cinquanta anni.
Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare le controversie insorte fra gli associati e quelle insorte tra associati e Consiglio Direttivo. È adito a mezzo di ricorso redatto in carta libera e depositato presso la Segreteria entro sessanta giorni dalla data di spedizione della delibera del Consiglio Direttivo ovvero entro trenta giorni dall’accadimento del fatto che ha originato la controversia tra associati.
In riferimento alle controversie per le quali si sono esauriti i gradi interni di giudizio, è previsto il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art 12-bis dello Statuto del CONI.
IV. PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
29. (Patrimonio associativo)
Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato: a) dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati; b) da eventuali entrate di carattere commerciale; c) eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici; d) eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
30. (Divieto di distribuzione di utili)
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli associati, ma devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
31. (Esercizio finanziario)
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. L’assemblea, convocata dal Presidente ogni due anni entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, approva il rendiconto economico-finanziario degli anni corrispondenti al biennio.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuno di detti eventi.
V. DISPOSIZIONI FINALI
32. (Scioglimento)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati in sede straordinaria, con la maggioranza di cui all’articolo 17, su proposta del Consiglio Direttivo, che provvede alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio residuo, sentito il parere del CONI, è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
33. (Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto è formulato rinvio alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.
34. (Approvazione del CONI)
Il presente Statuto è sottoposto, secondo le norme dell’Ordinamento sportivo, al controllo e all’approvazione degli organi previsti dalla L. n. 426/1942.
35. (Riconoscimento)
L’Assemblea, con l’approvazione del presente Statuto, delega il Presidente a compiere le pratiche amministrative necessarie ad ottenere il riconoscimento dell’Associazione presso l’Autorità competente, nonché ad apportare al presente Statuto quelle modifiche che venissero all’uopo richieste da detta Autorità.